
L'UNITRE
di Fidenza è una Associazione di Promozione Sociale facente parte della
Associazione Nazionale dell’Università delle Terza Età (sigla: UNITRE) che ha
sede a Torino.
La Sede Autonoma Locale di Fidenza ha competenze sul territorio
del Comune di Fidenza e dei Comuni limitrofi.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE
UNIVERSITA’
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI FIDENZA
Art. 1 – Denominazione
1) E’ costituita la Sede locale dell’UNITRE
di FIDENZA, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro,
basata sul volontariato e aderente all’Associazione Nazionale delle Università
della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso Francia n 5.
2) L’Associazione locale assume la denominazione di “Università della Terza Età
– sede di FIDENZA,siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con Sede legale in
Via Berenini n. 151, cap 43036, città di Fidenza telefono 0524-52 79 25.
Art. 2 – Riconoscimento
1) La Sede locale, avendo ottenuto in
data 10/92 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale ai
sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la
sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
Art. 3 – Finalità
1) Le finalità della Sede locale sono
quelle previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
-
educare;
-
formare;
-
informare
-
fare prevenzione nell’ottica di una
educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un rinnovamento attivo;
-
promuovere la ricerca ;
-
aprirsi al sociale e al territorio;
-
contribuire alla promozione
culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri,
corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre
attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
-
promuovere, attuare, sostenere
studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un
aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto
fra le culture generazionali diverse.
Art. 4 – Adesioni
1) Le adesioni alla Sede avvengono senza
alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale,
convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità
ed aconfessionalità.
Art. 5 – Associati
1) Sono Associati:
a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l’atto
costitutivo della Sede;
b) Gli Associati ordinari che vengono successivamente chiamati a far parte
dell’Assemblea generale degli Associati, secondo la procedura stabilita dal
Regolamento;
c) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento,
fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze
possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede
locale;
d) Gli Associati studenti italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la
maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali
attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2) Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed
esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola con la
quota associativa annuale.
3) Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per
indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata
dall’Assemblea generale degli Associati.
4) Il numero complessivo dei Soci fondatori ed ordinari non può essere superiore
a 7 persone.
Art. 6 – Organi della Sede
Locale
1) Sono Organi della Sede locale:
-
L’Assemblea generale degli Associati;
-
Il
Consiglio Direttivo;
-
Il
Presidente;
-
Il Vice
Presidente
-
Il
Direttore dei corsi
-
Il
Segretario;
-
Il
Tesoriere;
-
Il
Collegio dei Revisori dei Conti;
-
L’Assemblea degli Associati Studenti
Art. 7 – Composizione e
competenze dell’Assemblea Generale
1) L’Assemblea generale degli Associati
è formata da:
2) L’Assemblea generale elegge,
con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati, i componenti di tutti gli
Organi e cariche associative.
3) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici
e sono rinnovabili.
4) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta
all’anno. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il
Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti l’Assemblea: in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare
l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5) L’avviso di convocazione
dell’Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve
essere inviato, con lettera indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e
l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con
un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
6) L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il
51% dei suoi componenti in prima convocazione, e con qualunque sia il numero dei
presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un’ora dopo. É ammessa una
sola delega per partecipante.
7) L’Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:
a) approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
b) accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
c) elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica,
ove previsto;
-
approva il rendiconto preventivo e
quello consuntivo dell’esercizio sociale. Il consuntivo deve essere
approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario;
-
approva le quote associative annuali
proposte dal Consiglio Direttivo;
-
delibera la costituzione di Sezioni
dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente Nazionale, a norma
dell’art. 2 del Regolamento Nazionale;
-
ratifica i provvedimenti
disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo; dichiara la decadenza e
l’espulsione degli Associati;
-
L’Assemblea delibera su ogni altro
oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
-
8) L’Assemblea delibera a
maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a modifiche
statutarie si richiede la
maggioranza assoluta dei votanti, 50% più uno degli aventi diritto.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
2.) Al Consiglio Direttivo compete:
-
proporre all’Assemblea le quote
sociali annuali;
-
curare la formazione del rendiconto
preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea degli Associati;
-
deliberare le spese e gestire
l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa
vigente;
-
formulare il programma dei corsi e
dei laboratori informandone l’Assemblea;
-
eleggere i Delegati per l’Assemblea
Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;
-
elaborare proposte di modifica dello
Statuto della Sede ed approvare ogni regolamento previsto;
-
adottare, in caso di assoluta
urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati
sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
-
disporre, secondo la gravità di
fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che
prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti
disciplinari da far ratificare all’Assemblea;
3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni
devono essere prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno dei
presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni
palesi.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 9 – Il Presidente
1.) Il Presidente ha la rappresentanza
legale della Sede locale ed ha il compito di:
-
convocare e presiedere l’Assemblea
degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
-
proporre gli argomenti da sottoporre
all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le
riunioni del Consiglio Direttivo;
-
prendere le iniziative ed adottare i
provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in
attuazione delle deliberazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo.
-
attribuire, in accordo con il
Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai
componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
Art. 10 – Il Vice Presidente
1.) Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Nell’ipotesi che siano stati eletti più Vicepresidenti, uno di questi assume le
funzioni di vicario.
Art. 11 – Il Direttore dei Corsi
1.) Il Direttore dei Corsi coordina
l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei
corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività
didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Vice Direttori e dei
Coordinatori dei corsi e dei Docenti.
Art. 12 – Il Segretario
1.) Il Segretario redige i verbali
dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli
assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e
l’esito delle votazioni.
2.) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento
dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 13 – Il Tesoriere
1.) Il Tesoriere tiene tutti i registri
contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà
della Sede.
2.) Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo
da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
3.) Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola
ai competenti Organi collegiali.
4.) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali:
l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale
avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato
dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 14 – Collegio dei Revisori
dei Conti
1.) Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da tre Membri effettivi e due supplenti.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta
corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la
relazione che deve accompagnare il documento contabile.
2.) I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Assemblea degli
Associati Studenti
Composizione e Competenze
1.) L’Assemblea degli Associati studenti
è composta da tutti gli Associati studenti in regola con il pagamento della
quota associativa relativa all’anno accademico in corso. L’Assemblea viene
convocata di norma una volta all’anno.
2.) Competenze dell’Assemblea sono:
-
eleggere tra i propri Membri n. 2
Rappresentanti, in relazione al numero degli Associati, che entrano a far
parte dell’Assemblea Generale;
-
proporre attività sociali,
ricreative e assistenziali che possano integrare la parte didattica e
culturale della Sede locale (Accademia di Umanità);
-
collaborare con il Consiglio
Direttivo per migliorare il funzionamento della Sede.
Art. 16– Sezioni
1.) La Sede locale può proporre
l’apertura di Sezioni al Presidente Nazionale, i rapporti organizzativi,
gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono
disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha
una propria autonomia finanziaria.
2.) Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono
chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali,
richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all’art. 2 del Regolamento allo
Statuto Nazionale.
Art. 17 – Rendiconto economico
finanziario
1.) L’anno accademico e finanziario ha
inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo, fatte salve
le autonomie regionali.
2.) E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal
Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente
dall’Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
3.) L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di
distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali
avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
Art. 18 – Patrimonio
1.) Il Patrimonio dell’Associazione è
costituito:
-
dalle quote sociali;
-
da contributi o sovvenzioni di Enti
Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi
dell’Associazione;
-
dai beni mobili ed immobili
acquisiti;
-
da ogni altra entrata consentita
dalla legge e accettata dall’Associazione. Gli avanzi di bilancio non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme
indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle
finalità dell’Associazione.
2.) Non sono ammesse
distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
Art. 19 – Gratuità delle
prestazioni
1.) Lo svolgimento delle cariche, delle
funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente,
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
Art. 20 – Recesso
dall’Associazione Nazionale
1.) La Sede può recedere
dall’Associazione Nazionale con deliberazione dell’Assemblea degli Associati
assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta al
Presidente Nazionale.
Art. 21– Scioglimento della Sede
Locale
1.) Lo scioglimento della Sede è
deliberato dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta dei
componenti. Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una
Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà
l’Assemblea al momento dello scioglimento.
2.) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più
importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
Art. 22 – Norme finali
1.) Per quanto non contemplato nel
presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e
regionali vigenti in materia e allo Statuto dell’Associazione Nazionale.


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